Sabato, 27 Aprile 2024
Venerdì, 01 Ottobre 2021 12:33

Under 17 regionali - Accolto il reclamo del BSR Grugliasco, la gara con il Pozzomaina verrà ripetuta

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BSR Grugliasco BSR Grugliasco

GIUDICE SPORTIVO - Nel girone C annullato quindi lo 0-0 della prima giornata. Il recupero si disputerà il 6 ottobre alle 18:30. Nel girone E rigettato altresì il ricorso del Nichelino Hesperia presentato per la gara contro l'Asti disputata alla 1^ di campionato. Omologato quindi il 2-3 per gli astigiani. Di seguito i comunicati ufficiali riguardanti le due gare.
 


POZZOMAINA-BSR GRUGLIASCO

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- visto il reclamo presentato dalla società ADP BSR GRUGLIASCO, relativo alla gara disputata in data 19.09.2021 contro la società POZZOMAINA valido per il Campionato Under 17 Regionale, girone C, ritualmente preceduto dal relativo preannuncio, presentato al Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta a mezzo PEC del 21.09.2021, con il quale la reclamante si duole di una irregolarità che BUSCARINO ALESSIA (TORINO WOMEN ASD) 29 avrebbe influito sul regolare svolgimento della gara, in particolare, la reclamante afferma che il direttore di gara ha fatto disputare 40 minuti per tempo, in luogo dei 45 minuti regolamentari;
- esaminati gli atti di gara è emerso che effettivamente la durata di ogni tempo è stata di 40 minuti, essendo la gara iniziata alle ore 11.00 e terminata alle ore 12.34 con 4 minuti di recupero e 10 minuti di intervallo;

DELIBERA

- di accogliere il reclamo presentato dalla società ADP BSR GRUGLIASCO;
- di disporre la ripetizione della gara, dando mandato al comitato regionale di ricalendarizzare la partita;
- di nulla disporre in merito alla tassa di reclamo, che non risulta essere stata versata. Quanto sopra a scioglimento della riserva contenuta nel CU n. 22 del 23.09.2021.

NICHELINO HESPERIA-ASTI

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- visto il reclamo, non regolarmente preannunciato, della società ASD NICHELINO HESPERIA, relativo alla gara disputata in data 19.09.2021 contro la società ASD ASTI valida per il Campionato Under 17 Regionale, girone E, presentato al Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta a mezzo PEC del 20.09.2021, con il quale la reclamante si duole di una irregolarità che avrebbe influito sul regolare svolgimento della gara, in particolare, la reclamante afferma che il direttore di gara ha fatto disputare 40 minuti per tempo, in luogo dei45 minuti regolamentari;
- visto l'articolo 67, comma 1 del C.G.S., con il quale è disposto che: "Il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce";
- ritenuto che, ai sensi dell'art. 49, comma 7, C.G.S. il mancato invio, agli Uffici del Giudice Sportivo ed alla controparte, del preannuncio di reclamo rappresenti vizio di tipo procedurale che comporta la inammissibilità del ricorso;
- esaminati in ogni caso gli atti di gara dai quali è emerso che la gara è iniziata alle ore 10.30 e terminata alle ore 12.25, con 9 minuti di recupero (1 nel primo tempo e 8 nel secondo tempo) e 15 minuti di intervallo; pertanto la durata di ciascun tempo risulta essere stata di 45 minuti, come da regolamento;

DELIBERA

- l'inammissibilità del ricorso presentato dalla società ASD NICHELINO HESPERIA per vizio di procedura, disponendo l'omologazione del risultato conseguito sul campo: ASD NICHELINO HESPERIA - ASD ASTI 2 - 3;
 - di disporre l'addebito della tassa di reclamo, che risulta essere stata versata. Quanto sopra a scioglimento della riserva contenuta nel CU n. 22 del 23.09.2021.

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