Sabato, 04 Maggio 2024
Giovedì, 24 Febbraio 2022 17:16

Regionali / Giudice Sportivo - In U17 accolto ricorso del Volpiano, 3-0 sull'Ivrea. In U18 sentenze favorevoli a Pro Collegno Collegnese e Villafranca

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Volpiano Volpiano

GIUDICE SPORTIVO - La sentenza in Under 17 cancella il 3-3 con l'Ivrea e permette al Volpiano di incamerare due punti preziosi per la lotta al secondo posto. In Under 18 ribaltato il 4-2 con con cui il Crocetta si era imposto in casa della Pro Collegno e sconfitta a tavolino che allontana la squadra dalle prime posizioni. Di seguito i comunicati ufficiali.
 


GARA DEL 13/2/2022 VOLPIANO - IVREA CALCIO ASD

Il Giudice Sportivo Territoriale,
- letto il reclamo presentato da parte della Società GSD VOLPIANO avverso la regolarità della gara disputata in data 13/02/2022 contro la società US IVREA CALCIO ASD, valevole per il Campionato Under 17 Regionali, Girone B, con il quale la Società reclamante lamenta la irregolarità della partita in ragione dello schieramento in campo da parte degli avversari con la maglia n. 7 del calciatore Moschetta Tommaso, che risultava squalificato per un turno per recidività in ammonizioni;
- osservato che il predetto ricorso è stato depositato a mezzo PEC presso gli Uffici del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta in data 14/02/2022 ed è stato preannunciato in data 13/02/2022 sia al termine della partita stessa, mediante consegna a mani di preavviso di ricorso, allegato altresì dall'arbitro al proprio referto, nonché con comunicazione inviata dalla reclamante alle ore 21:50 a mezzo PEC al C.R. Piemonte e Valle d'Aosta ed a mezzo mail ordinaria alla Società alla Società avversaria;
- letta la memoria tecnica del 17/02/2022 nonché le ulteriori controdeduzioni del 21/02/2022 presentate dalla Società US IVREA CALCIO ASD, regolarmente depositate a mezzo PEC presso gli Uffici del C.R. e trasmesse alla controparte, con le quali detta Società lamenta la mancata regolare trasmissione del preavviso e del ricorso a mezzo PEC ad opera della reclamante, ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, C.G.S., ma non nega di aver ricevuto il preavviso di reclamo a mani al termine della gara, né prende posizione sullo schieramento in campo di giocatore squalificato;
- rilevato che, effettivamente, il preannuncio di reclamo ed il reclamo stesso non sono stati regolarmente comunicati alla US IVREA CALCIO ASD a mezzo PEC dalla GSD VOLPIANO, e che tale mancanza non può essere imputata come pretenderebbe la reclamante alla scarsa collaborazione della Segretaria dell'IVREA, dato che gli indirizzi PEC delle Società sono pubblici e facilmente reperibili, e dunque tale irregolarità procedurale è imputabile esclusivamente alla reclamante;
- considerato tuttavia che la disposizione di cui all'art. 67, commi 1e 2, C.G.S. mira a tutelare il diritto alla difesa della Società contro la quale è presentato reclamo, e che nel caso di specie la US IVREA CALCIO ASD ha presentato memorie e controdeduzioni, per cui il contraddittorio si deve considerare regolarmente instaurato;
- ritenuto altresì che la questione che ci occupa non può essere paragonata a quella decisa da questo Giudice con delibera pubblicata sul C.U. n. 46 del 13 gennaio 2022 ed attinente alla partita BSR GRUGLIASCO - PEDONA BORGO S.D. del 19/12/2021, valida per il Campionato di Promozione, atteso che in quel caso non erano prevenute difese della Società reclamata ed il ricorso non era solo viziato proceduralmente ma altresì inerente materia sottratta alla competenza di questo Giudice, che invece può verificare la regolare posizione dei giocatori schierati in campo anche d'ufficio ex art. 66, comma 1 lettera b) C.G.S., in base alle risultanze dei C.U. e dei referti di gara;
- evidenziato in conclusione che il ricorso, benché viziato proceduralmente, risulta fondato nel merito, in quanto il giocatore Moschetta Tommaso doveva scontare un turno di squalifica come da C.U. n. 43 del 23/12/2021, ed è stato invece schierato in campo con la maglia n. 7;

DELIBERA

- di accogliere il reclamo presentato dalla società GSD VOLPIANO, assegnando gara persa alla Società US IVREA CALCIO ASD omologando il seguente risultato: GSD VOLPIANO - US IVREA CALCIO ASD 3 - 0;
- di comminare l'ammenda di Euro 150,00 alla US IVREA CALCIO USD;
- di squalificare il dirigente Sig. Alessandro Moschetta, che ha sottoscritto la distinta di gara, sino al 22/04/2022;
- di squalificare per un'ulteriore gara il giocatore Tommaso Moschetta sopra indicato, squalifica da scontarsi a seguito della precedente;
- di non disporre l'addebito della tassa di reclamo, che non risulta essere stata versata.

GARA DEL 13/2/2022 PRO COLLEGNO COLLEGNESE - CROCETTA CALCIO ASD

Il Giudice Sportivo Territoriale,
- letto il reclamo presentato da parte della Società APD PRO COLLEGNO COLLEGNESE avverso la regolarità della gara disputata in data 13/02/2022 contro la società ASD CROCETTA CALCIO, valevole per il Campionato Under 18 Regionali, girone B, con il quale la Società reclamante lamenta la irregolarità della partita in ragione dello schieramento in campo da parte degli avversari del giocatore CLARA Alberto, con la maglia n. 7, nato il 3/04/2006 e non il 3/04/2005 come indicato in distinta, e quindi non ammesso a partecipare alle competizioni di detta Categoria;
- osservato che il predetto ricorso è stato depositato a mezzo PEC presso gli Uffici del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta in data 14/02/2022e trasmesso con mail ordinaria alla controparte, ma non risulta essere stato preannunciato ai sensi dell'art. 67, comma 1, C.G.S.;
- letta la memoria difensiva della società ASD CROCETTA CALCIO, regolarmente depositata a mezzo PEC presso gli Uffici del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta e trasmessa sempre a mezzo PEC alla reclamante in data 20/02/2022, con la quale si evidenziano i vizi procedurali del ricorso de quo e si lamenta la conseguente lesione del proprio diritto alla difesa;
- ritenuto in ogni caso che, ricevuta in data 17/02/2022 la comunicazione di fissazione dell'udienza di trattazione del reclamo da parte degli Uffici di questo Giudice, la Società CROCETTA CALCIO aveva pieno diritto di visionare il ricorso e gli allegati e presentare le proprie difese non solo in rito ma anche nel merito, e si è invece limitata a presentare doglianze formali, così però costituendosi nell'instaurato procedimento;
- evidenziato altresì che, ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera b), questo Giudice può pronunciarsi anche d'ufficio sulle irregolarità che risultino dagli atti ufficiali, quali C.U., distinte di gara e risultanze dell'Ufficio Tesseramenti;
- esaminata dunque la distinta presentata in occasione della suddetta gara dalla Società ASD CROCETTA CALCIO, dalla quale risulta lo schieramento in campo con la maglia n. 7 del giocatore CLARA Alberto, matricola 2641520, data di nascita indicata 3/04/2005, e confrontata la stessa con i dati dell'Ufficio Tesseramenti, dai quali risulta con la medesima matricola il giocatore CLARA Alberto, tesserato per la ridetta Società, nato il 3/04/2006;
- rilevato che con C.U. n. 1 FIGC - SGS dell'1/07/2021, è stato stabilito, in merito ai limiti di età per la Categoria in esame, che: "Possono prendere parte all'attività Under 18 i calciatori che, anteriormente al 1º gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 16º anno di età e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 17º (ovvero nati nel 2004). Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività della categoria "Allievi - Under 18" coloro che nel medesimo periodo abbiano compiuto il 15º anno di età (ovvero nati nel 2005), limitatamente ad un numero massimo di 5 calciatori", e dunque non è prevista la partecipazione alle competizioni del Campionato Under 18 di giocatori nati nel 2006 (appartenenti alla Categoria Under 17);
- ritenute quindi fondate le doglianze della Società reclamante, nonostante l'improcedibilità del ricorso, e per contro meritevole di sanzione la condotta della Società reclamata, connotata altresì da scarsa sportività, avendo in distinta inserito una data di nascita del calciatore volutamente alterata;
- pronunciando d'ufficio, ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera b) C.G.S., questo Giudice

DELIBERA

- di dichiarare l'improcedibilità del reclamo presentato dalla società APD PRO COLLEGNO COLLEGNESE, per vizi procedurali (mancato deposito del preannuncio e mancata trasmissione di preannuncio e ricorso alla controparte a mezzo PEC), con conseguente addebito della tassa di reclamo, che non risulta essere stata versata;
- in ogni caso, nel merito, considerato lo schieramento in campo da parte della società ASD CROCETTA CALCIO di un giocatore del 2006, non ammesso a partecipare alle competizioni della Categoria Under 18, di sanzionare detta Società con la perdita della partita, omologando il seguente risultato: APD PRO COLLEGNO COLLEGNESE - ASD CROCETTA CALCIO ASD 3 - 0;
- di comminare l'ammenda di Euro 50,00 alla ASD CROCETTA CALCIO;
- di squalificare il dirigente Sig. Stefano Armitano, che ha sottoscritto la distinta di gara, sino al 22/04/2022.

GARA DEL 22/2/2022 VILLAFRANCA - SPORTINSIEME PIOBESI T.SE

Il Giudice Sportivo Territoriale,
- vista la comunicazione inviata a mezzo mail in data 21/02/2022 dalla ASD SPORTINSIEME PIOBESI T.SE al Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta nonché alla Società avversaria, con la quale si comunicava la rinuncia a disputare la partita in programma contro la ASD VILLAFRANCA, in calendario per il giorno 22/02/2022 alle ore 20:00, valida per il Campionato Regionale Under 18, girone C, s.s. 2021/2022, motivata da numerose defezioni dei propri tesserati e dunque dalla impossibilità di raggiungere il numero necessario di giocatori,
- valutata comunque positivamente la condotta della Società, che ha tentato di trovare una soluzione alternativa, chiedendo il posticipo della gara, posticipo che purtroppo non è stato possibile concedere per ragioni organizzative,
- ritenuto quindi di non dover applicare la penalizzazione di un punto in classifica, in forza degli art. 53 comma II NOIF e 10 del CGS,

DELIBERA

- di assegnare gara persa all' ASD SPORTINSIEME PIOBESI T.SE omologando il seguente risultato: ASD VILLAFRANCA - ASD SPORTINSIEME PIOBESI T.SE 3 - 0
- di comminare all' ASD SPORTINSIEME PIOBESI T.SE l'ammenda di euro 103,00, come prima rinuncia.

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