Martedì, 08 Ottobre 2024

Decreto Riaperture: allenamenti sì, docce no, porte (per ora) chiuse. Così chi organizza i tornei?

NORMATIVA - Da oggi è consentito ricominciare con l’attività e gli allenamenti di gruppo (senza usare gli spogliatoi), ma il vero nodo per la ripresa del calcio giovanile e di base sta tutto nella possibilità di riaprire le tribune: senza biglietti, le società sono in grado di organizzare tornei?


Da oggi è consentito ricominciare con l’attività e gli allenamenti di gruppo, partitella compresa, anche negli sport di contatto come il calcio: è uno dei punti più importanti del Decreto Riaperture, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 22 aprile e operativo dal 26 aprile.

Ma l’attenzione deve rimanere altissima, perché il Covid-19 è ancora drammaticamente presente, infatti sono tante e stringenti regole da osservare: rimangono operativi i protocolli di prevenzione che comprendono misurazione della temperatura, ingressi differenziati e autocertificazioni; resta vietate l’uso di spogliatoi e docce; soprattutto rimangono bandite al pubblico le tribune.

Proprio le “porte chiuse” alle partite mettono in serio dubbio quella che poteva essere la vera e propria ripartenza del calcio giovanile e di base, ovvero i tornei organizzati dalle società. Dal primo giugno ci sarà una riapertura, seppur parziale, per gli “eventi di interesse nazionale”, in cui rientra - per esempio - l’Eccellenza, ma che di fatto esclude i tornei. A meno che non seguano ulteriori modifiche, le società ci penseranno per bene prima di organizzare una manifestazione che, in mancanza di biglietti d’ingresso, rappresenterebbe un costo più che un sollievo.

Riportiamo alcuni punti del Decreto Riaperture (qui il testo completo). All’articolo 6 comma 3 si legge: “A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. È comunque interdetto l’uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida di cui al primo periodo”.

Articolo 5 comma 2, 3 e 4: “A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, per gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) riguardanti gli sport individuali e di squadra (…) la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso. (…) In zona gialla, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all’aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio. (…) Le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’articolo 9”, ovvero un documento che attesti l’avvenuta vaccinazione o la guarigione dal coronavirus, oppure l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

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