Giovedì, 16 Maggio 2024
Mercoledì, 21 Ottobre 2020 11:09

Circolare del Ministero dell’Interno: confermato il via libera ai campionati regionali

Scritto da redazione

DOCUMENTO - In attesa di comunicazioni ufficiali da parte di FIGC e LND, nella circolare di ieri sera si legge: "Il novero di quelli consentiti è ora limitato esclusivamente agli eventi e alle competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale (...). Non sono consentiti, pertanto, eventi e competizioni di livello provinciale"


Il Ministero dell’Interno ha inviato ai Prefetti una circolare esplicativa in merito al DPCM del 18 ottobre 2020, che contiene anche un chiarimento anche rispetto agli sport di contatto. In attesa di una voce ufficiale da parte di FIGC e LND, sembra confermata la lettura secondo cui sono consentiti i campionati nazionali e regionali (giovanili comprese) ed escluse quelle provinciali.

Eventi e competizioni sportive; sport di contatto (art.1, comma 1, lett. d), nn. 1e 2)

Un rilevante elemento di novità introdotto dal d.P.C.M. in esame riguarda gli eventi e le competizioni sportive. Infatti, ai sensi della disposizione in epigrafe, il novero di quelli consentiti è ora limitato esclusivamente agli eventi e alle competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali. Non sono consentiti, pertanto, eventi e competizioni di livello provinciale. Sono confermate le precedenti disposizioni concernenti la presenza del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive che si tengano al chiuso o all’aperto.

Anche gli sport di contatto, come individuati dal decreto del Ministro dello Sport del 3 ottobre 2020, pubblicato in pari data sulla G.U., S.G. n. 253, subiscono le medesime limitazioni sopra riportate.

Ne consegue, pertanto, che sono oggetto di divieto gli eventi e le competizioni riguardanti le discipline sportive di contatto di interesse provinciale.

Sono inoltre vietate le attività sportive di contatto a carattere ludico-amatoriale. Al riguardo, è bene precisare che con tale dizione si intende qualunque attività sportiva di contatto effettuata a livello occasionale e spontaneo (ad esempio, le partite di calcetto tra amici).

È opportuno chiarire, onde anche evitare pratiche elusive, che il tesseramento presso associazioni o società sportive dilettantistiche è condizione per l’esercizio degli sport di contatto purché esso avvenga nel perimetro di eventi e competizioni riconosciute di interesse nazionale o regionale dai suddetti Comitati e dalle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

Sono escluse dal divieto, invece, le forme individuali degli sport di contatto, con la conseguenza che le relative attività di allenamento potranno continuare a svolgersi, purché nel rispetto del distanziamento e delle altre misure di sicurezza. Solo a titolo di esempio, per il calcio, potrà essere svolto il lavoro individuale con la palla; per le arti marziali, l’allenamento con manichini; per la danza, le figure singole, ecc.

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