Come da C.U. n° 60 del 22/01/2026 Com. Reg. Piemonte e VDA, in seguito al reclamo presentato dalla società CHISONE CALCIO alla Corte Sportiva Territoriale d’Appello, viene annullato il provvedimento precedente del giudice sportivo del 18/12/2025 e si conferma il risultato conseguito sul campo di 2 a 1. Il ricorso della società VALLE PO presentava infatti un errore formale e nello stesso tempo, la squalifica del giocatore era stata pubblicata successivamente allo svolgimento della presente gara.
Come da C.U. n° 34 del 18/12/2025 Del. Distr. di Pinerolo, si assegna la vittoria a tavolino per 3 a 0 (risultato sul campo 2 a 1) alla squadra VALLE PO poiché la squadra CHISONE CALCIO ha utilizzato un giocatore in costanza di squalifica.
Commenti
Il ricorso della società VALLE PO presentava infatti un errore formale e nello stesso tempo, la squalifica del giocatore era stata pubblicata successivamente allo svolgimento della presente gara.
RSS feed dei commenti di questo post.